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Il pegno mobiliare non possessorio

 

DECRETO "BANCHE"

Il D.L. 59/2016, entrato in vigore lo scorso 3 luglio, ha introdotto il “pegno mobiliare non possessorio”.

Questa nuova forma di garanzia è stata introdotta al fine di facilitare l’accesso al credito da parte delle imprese e per facilitare gli istituti di credito al recupero dei loro crediti in caso di inadempimento del debitore.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

  • Il pegno può essere costituito solo da imprenditori iscritti al Registro Imprese;

  • I beni offerti in pegno devono appartenere alla sfera dell’attività di impresa (NO beni personali dell’imprenditore);

  • Possono essere beni materiali o immateriali, esistenti o futuri, determinati o determinabili;

  • NON possono essere dati in pegno beni mobili registrati (es. automezzi);

  • Il debito garantito deve riguardare l’impresa (NO un debito personale);

  • Il bene dato in garanzia resta nel possesso dell’impresa con l’obbligo di mantenerlo nell’attività di impresa.

FORMA DEL CONTRATTO

Perché questo contratto di pegno sia valido è essenziale la forma scritta con l’indicazione:

  1. del creditore,

  2. del debitore,

  3. della descrizione del bene dato a garanzia,

  4. del credito garantito

REGISTRAZIONE

Perché sia valido, infine, deve essere registrato presso il registro informatizzato tenuto dall’Agenzia delle Entrate “registro dei pegni non possessorio”

FONTE:RATIO

 

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