DECRETO "BANCHE"
Il D.L. 59/2016, entrato in vigore lo scorso 3 luglio, ha introdotto il “pegno mobiliare non possessorio”.
Questa nuova forma di garanzia è stata introdotta al fine di facilitare l’accesso al credito da parte delle imprese e per facilitare gli istituti di credito al recupero dei loro crediti in caso di inadempimento del debitore.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
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Il pegno può essere costituito solo da imprenditori iscritti al Registro Imprese;
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I beni offerti in pegno devono appartenere alla sfera dell’attività di impresa (NO beni personali dell’imprenditore);
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Possono essere beni materiali o immateriali, esistenti o futuri, determinati o determinabili;
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NON possono essere dati in pegno beni mobili registrati (es. automezzi);
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Il debito garantito deve riguardare l’impresa (NO un debito personale);
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Il bene dato in garanzia resta nel possesso dell’impresa con l’obbligo di mantenerlo nell’attività di impresa.
FORMA DEL CONTRATTO
Perché questo contratto di pegno sia valido è essenziale la forma scritta con l’indicazione:
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del creditore,
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del debitore,
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della descrizione del bene dato a garanzia,
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del credito garantito
REGISTRAZIONE
Perché sia valido, infine, deve essere registrato presso il registro informatizzato tenuto dall’Agenzia delle Entrate “registro dei pegni non possessorio”
FONTE:RATIO