Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12.01.2019, n. 14) ha apportato importanti novità in tema di 

contratti aventi ad oggetto il trasferimento di edifici (o loro porzioni) ancora da costruire o in corso di costruzione.

In particolare gli artt. 389-391 modificano il D.Lgs. 20.06.2005, n. 122.

Per ottenere maggiori tutele nell'acquisto di un immobile da costruire, la presona fisica potrà stipulare il contratto
preliminare per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

In questo atto dovranno essere indicati gli estremi della fideiussione a garanzia degli acconti versati dalla persona ed
attestata la sua conformità al modello standard che sarà definito con successivo e apposito decreto ministeriale.

Anche nell’atto di trasferimento della proprietà si registra maggiore rigidità, tanto che si prevede che dovranno essere
indicati gli estremi della polizza assicurativa postuma decennale e si dovrà dare atto della sua conformità al modello
standard che sarà definito con decreto ministeriale.

All’atto del trasferimento della proprietà, l'acquirente persona fisica, potrà far valere la nullità dell'atto in caso di mancato
rilascio della polizza postuma decennale e pretendere, escutendo la fideiussione, la restituzione di tutto quanto versato .

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il "decreto mutui" che, in recepimento della direttiva Comunitaria modivica il Testo Unico Bancario. 

Viene imposto alle banche la concessione responsabile dei mutui mediante una maggiore valutazione del merito e delle capacità del cliente e il divieto di proporre pubblicità ingannevoli.
Vengono previsti standar internazionali per la valutazione degli immobili dati in garanzia e regole precise in caso di mutui in valuta e inadempimento del contratto.

 

DECRETO "BANCHE"

Il D.L. 59/2016, entrato in vigore lo scorso 3 luglio, ha introdotto il “pegno mobiliare non possessorio”.

Questa nuova forma di garanzia è stata introdotta al fine di facilitare l’accesso al credito da parte delle imprese e per facilitare gli istituti di credito al recupero dei loro crediti in caso di inadempimento del debitore.

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