REGIME DI CASSA

Nuovo regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata - Art. 1, cc. 17 - 23 legge 11.12.2016, n. 232

Il nuovo regime di cassa, previsto dalla Legge di bilancio 2017 e applicabile con decorrenza dal 1.01.2017, riguarda gli imprenditori individuali e le società di persone in regime di
contabilità semplificata (art. 66 Tuir) che hanno realizzato nell'esercizio 2016  un volume annuale di ricavi non superiore a:
- € 400.000 per le imprese di prestazioni di servizi;
- € 700.000 per le imprese che hanno ad oggetto cessioni di beni.

La nuova normativa introduce, come regime “naturale” per i soggetti in contabilità semplificata, il principio di cassa, in luogo di quello di competenza.
Conseguentemente, le componenti positive e negative di reddito assumeranno rilievo solo se incassate o pagate (salvo alcune eccezioni - quota TFR dipendenti e quote ammortamento).
Nel primo anno di applicazione, le giacenze iniziali verranno completamente imputate quale costo deducibile e, dall'anno successivo, la variazione del magazzino non influirà più sulla
determinazione del reddito: qualora vi sia il passaggio alla contabilità ordinaria il valore complessivo delle rimanenze, il primo anno, costituirà tutto un ricavo imponibile.
Questa contabilità "per cassa" comporterà un aggravio di adempimenti in quanto oltre alla registrazione delle fatture di vendita e di acquisto andrà anche registrata e documentata la data di
incasso e pagamento.
Avremo tutto il tempo valutare i vantaggi e gli svantaggi di questo nuovo regime nella consapevolezza che nella dichiarazione IVA 2017 (da presentarsi nel 2018) potrà essere formalizzata l'eventuale opzione per:
- non registrazione e documentare l'avvenuto incasso o pagamento delle fatture in quanto si presumono incassate o pagate alla data di registrazione;
- il mantenimento del principio di competenza e dell'annotazione delle variazioni di magazzino mediante passaggo alla contabilità ordinaria. L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata
e fino a revoca; in ogni caso, è vincolante per il periodo stesso e per i 2 successivi.
Lo studio contatterà la gentile clientela interessata a questo cambiamento per concordare le modalità operative e l'eventuale opzione a differenti regimi.

AVVISO: Questo sito utilizza cookies; continuando a navigare sul nostro sito, accetti implicitamente l'utilizzo dei cookies.