Nuove modalità di detrazione Iva

Il D.L. 50/2017, così come convertito con modifiche nella L. 96/2017, ha modificato la disciplina del diritto alla detrazione dell’IVA intervenendo su due «termini»: quello entro cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione (art. 19, c. 1
D.P.R. 633/1972) e quello entro il quale è necessario «annotare» le fatture relative ai beni e servizi acquistati e importati.
I due termini vengono ridotti e devono essere esercitati al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Le modifiche introdotte si applicano alle fatture e bollette doganali emesse dal 1.01.2017. Resta in vigore la vecchia normativa (detrazione esercitabile entro il termine di presentazione della dichia-razione Iva relativa al 2° anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione stessa) per i documenti la cui esigibilità è sorta entro il 31.12.2016. Vi sono dei particolari accorgimenti da seguire a seconda dei casi che, di volta in volta, si possono presentare ai diversi operatori soprattutto in chiusura d’anno e che, se non seguiti, possono far perdere il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto.

TERMINE PER ESERCITARE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE

Il diritto alla detrazione dell'imposta rela-tiva ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Art. 19, c. 1, 2° periodo D.P.R. 633/1972
• Resta invariato il momento in cui sorge il dirit-to alla detrazione.
Esigibilità dell’imposta = momento di effettuazione dell’operazione
• Viene ridotto il termine entro il quale il soggetto passivo può esercitare il diritto alla de-trazione dell’Iva: entro la data di presentazio-ne della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

TERMINE PER ANNOTARE FATTURE E BOLLE DOGANALI PER BENI E SERVIZI ACQUISTATI E IMPORTATI

Le fatture e bollette doganali devono es-sere annotate in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Art. 25, c. 1 D.P.R. 633/1972
• Necessita un coordinamento delle due dispo-sizioni ispirandosi ai principi comunitari.
• Pertanto, il termine per l’esercizio della detra-zione deve essere individuato nel momento in cui in capo al
cessionario/committente si veri-ficano 2 condizioni:
- (sostanziale) avvenuta esigibilità dell’imposta;
- (formale) possesso di valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’art. 21 D.P.R. n. 633/72.

DECORRENZA

Fatture e bolle doganali emesse dal 1.01.2017.

PERIODO TRANSITORIO

Fatture e bolle doganali emesse entro il 31.12.2016.

• Annotazione entro la liquidazione periodica ovvero la dichiarazione annuale in cui è esercitato il diritto alla detrazione.
• Diritto alla detrazione da esercitarsi entro la data di presentazione della dichiarazione rela-tiva al 2° anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione.

ESEMPI PRATICI

FATTURE E DDT ANTE 1.01.2017

Fatture datate 2015 - Esercizio diritto alla detrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2017 (30.04.2018).


Fatture datate 2016 - Esercizio diritto alla detrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2018 (30.04.2019).

FATTURE E DDT DAL 1.01 AL 31.12.2017

Ricevute materialmente nel 2017

• Da annotare entro il 30.04.2018.
• Da detrarre entro il 30.04.2018.

Ricevute materialmente nel 2018

• Da annotare entro il 30.04.2019.
• Da detrarre entro il 30.04.2019.

AVVISO: Questo sito utilizza cookies; continuando a navigare sul nostro sito, accetti implicitamente l'utilizzo dei cookies.