Legge di Bilancio 2018 - Novità IVA, Accertamento e riscossione

Si riportano, in breve, le principali novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 in materia di IVA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, AGEVOLAZIONI e VARIE.
Non vengono riportate le novità in materia di DIRITTO del LAVORO
 
IVA
Sterilizzazione aumenti aliquote Iva per il 2018 Art. 1, c. 2 
Le aliquote Iva aumenteranno nelle seguenti misure:
a) l’aliquota Iva del 10% è incrementata all’11,50% dal 1.01.2019 e al 13% dal 1.01.2020; 
b) l'aliquota Iva del 22% è incrementata al 24,20% dal 1.01.2019, al 24,90% dal 1.01.2020 e al 25% dal 1.01.2021; 
c) a decorrere dal 1.01.2019, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 1.01.2021.
 
Valore dei beni significativi soggetti ad Iva 10% Art. 1, c. 19 
L’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzione ordinaria e straordinaria cui è applicabile l’aliquota Iva 10%) e delle parti staccate si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale. 
Come valore di tali beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime sia della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. 
La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 31.12.2017. Non si fa luogo al rimborso dell’Iva applicata sulle operazioni effettuate. 
 
Fattura elettronica Art. 1, c. 909, lett. a) e e) 
Dal 1.01.2019, fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio. 
Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. 
Con decreto ministeriale potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. 
Sono esonerati dal predetto obbligo i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011) e quelli che applicano il regime forfettario (art. 1, cc. da 54 a 89 L.190/2014).
In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 D.Lgs. 471/1997.
 
Trasmissione telematica operazioni da/verso soggetti non stabiliti in Italia Art. 1, cc. 909, lett. a), n. 4, 915 
I soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.
Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. 
La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Non si applica il c.d. cumulo giuridico (art. 12 D.Lgs. 472/1997), ma sono sommate le singole sanzioni.
 
Abrogazione scheda carburanti Art. 1, cc. 920-927 
Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva devono essere documentati con la fattura elettronica.
L’esclusione dall’obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione è circoscritta ai soli acquisti al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione. 
La deducibilità e la detraibilità ai fini Iva delle spese per carburante è limitata ai soli pagamenti tracciabili.
Le disposizioni si applicano a partire dal 1.07.2018.
 
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti Art. 1, c. 909, lett. c) 
Per incentivare la tracciabilità dei pagamenti sono ridotti di 2 anni i termini di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un decreto ministeriale, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro. 
Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
 
Decorrenza degli indici sintetici di affidabilità fiscale Art. 1, c. 931  - in sostituzione degli studi di settore
 • Al fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari, gli indici sintetici di affidabilità fiscale si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.
 
Pagamenti delle pubbliche amministrazioni Art. 1, cc. 986-988 
 • Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro (anziché 10.000 euro), verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato per i 60 giorni (anziché 30 giorni) successivi a quello della comunicazione.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.03.2018.
 
Sospensione mod. F24 con compensazioni a rischio Art. 1, c. 990 
L'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito. 
Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. 
Saranno oggetto di verifica, in particolare, le seguenti fattispecie:
- l’utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
- la compensazione di crediti che sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all’anno in cui è stata effettuata l’operazione;
- i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.
 
AGEVOLAZIONI
Finanziamento acquisto nuovi macchinari per Pmi (Sabatini-ter) Art. 1, cc. 40-42

• Il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, c. 2, D.L. 69/ 2013 (Sabatini-ter) è prorogato fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, comunicato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 Art. 1, cc. 46-56

• A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
• Il credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario.

Credito d’imposta per le imprese culturali e creative Art. 1, c. 57-60

• Nel limite di spesa di 500.000 euro per l’anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, fino a esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.

Credito d’imposta per acquisti di plastiche provenienti da raccolta differenziata Art. 1, cc. 96-99

• Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, a tutte le imprese, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.
• Il credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

Bonus bebè Art. 1, cc. 248, 249

• L’assegno di 960 euro annui (erogato mensilmente dall’Inps) per i figli nati o adottati è riconosciuto anche per ogni nascita o adozione dal 1.01.2018 al 31.12.2018 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del 1° anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
• Con decreto si provvede a rideterminare l’importo annuo dell’assegno e i valori dell’ISEE.

Credito di imposta nel settore della vendita di libri al dettaglio (Bonus librerie) Art. 1, cc. 319-321

• A decorrere dall’anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1 è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con decreto, anche in relazione all’assenza di librerie nel territorio comunale.
• Il credito d’imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

Credito d’imposta per erogazioni per interventi di ristrutturazione impianti sportivi Art. 1, cc. 363-366

• A tutte le imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell’anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.
• Il credito d’imposta, riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Credito d’imposta per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo Art. 1, c. 643

• È prorogato anche per il 2018 il credito d’imposta del 65%, per un massimo di 2.500 euro, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo nel limite complessivo di 10 milioni di euro.

Credito d’imposta esercenti impianti di distribuzione di carburante Art. 1, cc. 924, 925, 927

• Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d'imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1.07.2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione.

VARIE
Società tra avvocati Art. 1, c. 443

• Le società tra avvocati, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l’indicazione “società tra avvocati”, nonché ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo da applicare su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell’Iva; tale importo è riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
• La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento provvede a definire termini, modalità dichiarative e di riscossione, nonché eventuali sanzioni applicabili per garantire l’applicazione delle disposizioni.

Entrata in vigore Art. 19

• La legge, salvo quanto diversamente previsto, è entrata in vigore il 1.01.2018.


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