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Legge di Bilancio 2018 - novità IMPOSTE DIRETTE e IRAP

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29.12.2017, n. 302, S.O. n. 62, la L. 27.12.2017, n. 205, recante “Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, in vigore dal
01.01.2018, salvo specifiche deroghe per alcune norme.

Si sintetizzano le principali disposizioni relative ad IMPOSTE DIRETTE E IRAP

 

Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica Art. 1, c. 3, lett. a)
La detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica è prorogata nella misura pari al 65% di un anno, fino al
31.12.2018.
• La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1.01.2018, relative agli interventi di acquisto e
posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento n. 811/2013 della Commissione Ue.
• Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A. La detrazione si applica nella misura del 65% per
gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di
efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi
V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione Ue 2014/C207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi,
costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal
fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori
d’aria calda a condensazione.
• La detrazione si applica, nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del
contribuente per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal
1.01.2018 al 31.12.2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per beneficiare della suddetta
detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.
• La detrazione nella misura del 50% si applica, invece, alle spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la
posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
• La possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione (ai fornitori che hanno effettuato gli interventi,
nonché a soggetti privati con la facoltà che il credito sia successivamente cedibile), è estesa a tutti gli interventi di
riqualificazione energetica, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali. Per i
soggetti incapienti opera la medesima estensione, con la possibilità di cedere il credito anche alle banche e agli
intermediari finanziari.
• Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali rimangono in vigore le precedenti
disposizioni, valevoli fino al 2021; tuttavia, è previsto che per gli interventi sugli edifici condominiali ricadenti nelle zone
sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in
alternativa alle generali detrazioni, una detrazione nella misura dell’80%, ove gli interventi determinino il passaggio a una
classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.
La predetta detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non
superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
• Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica possono essere utilizzate dagli istituti autonomi per
le case popolari (IACP) non solo per quelli sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni maggiorate del 70 e del 75%
(come attualmente previsto), ma anche per gli altri tipi di intervento. Le stesse detrazioni possono essere utilizzate dagli
enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione
europea in materia di in house providing (e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013), per interventi di
efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia Art. 1, c. 3, lett. b)
• È disposta la proroga di un anno, fino al 31.12.2018, della misura della detrazione al 50%, fino a una spesa
massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’art. 16-bis, c. 1 Tuir.
• Le detrazioni maggiorate previste al fine di agevolare interventi antisismici fino al 31.12.2021 possono essere
utilizzate anche da:
- gli IACP, comunque denominati;
- gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai
requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del
31.12.2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia
residenziale pubblica;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci.

Detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici Art. 1, c. 3, lett. b), n. 3)
• È disposta la proroga di un anno, fino al 31.12.2018 della detrazione al 50% per le spese relative all'acquisto
di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni).
• Tale detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal
1.01.2017.

Detrazione Irpef per interventi di sistemazione a verde (bonus verde) Art. 1, cc. 12-15
• Per l’anno 2018, ai fini Irpef, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36% delle spese documentate,
fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo,
sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo,
l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni,
impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
• La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli
edifici condominiali fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In tale
ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata
effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
• Tra le spese sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.
• La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la
tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle
spese e in quelli successivi.

Aliquota 10% cedolare secca per affitti a canone concordato Art. 1, c. 16
• Rimane fissa al 10%, per il quadriennio 2014-2019, l'aliquota della cedolare secca per gli affitti a canone
concordato (artt. 2, c. 3 e 8 L. 431/1998) relativi a immobili siti nei Comuni di cui all’art. 1, lett. a) e b) D.L. 551/1988 e
negli atri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe, in caso di opzione per la cedolare secca.
• L’aliquota è applicabile anche ai contratti a canone concordato relativi a immobili ubicati in Comuni per i quali
è stato deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28.05.2014 ovvero in un Comune colpito da eventi
eccezionali, nonché nel caso il contratto sia stipulato per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari.

Detrazione canone alloggi universitari Art. 1, cc. 23, 24
Ai fini della detrazione dei canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti “fuori sede”, per il 2017 e il 2018, il
requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa Provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti
residenti in zone montane o disagiate.
• A regime l’agevolazione è riconosciuta per le università ubicate in un Comune distante almeno 100 chilometri
e, comunque, situate in una Provincia diversa da quella di residenza.

Detrazione per abbonamento al trasporto pubblico Art. 1, c. 28
Dall’Irpef lorda sono detraibili, nella misura del 19%, le spese sostenute, anche nell’interesse dei soggetti a carico, per
l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non
superiore a 250 euro.
• Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a
categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in
conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il
trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico.

Proroga maxi ammortamento Art. 1, cc. 29, 34
Il maxi ammortamento, che consente la maggiorazione del 30% (40% fino al 2017) del costo di acquisizione, con esclusivo
riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è riconosciuto per le
spese effettuate dal 1.01.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 30.06.2019, a condizione che entro la data del 31.12.2018
il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del
costo di acquisizione. Sono esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata, i veicoli concessi in uso promiscuo ai
dipendenti, nonché quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico.

Proroga iper ammortamento Art. 1, cc. 30-33, 35, 36
• La maggiorazione del 150% (iper ammortamento) riconosciuta ai sensi dell’art. 1, c. 9 L. 232/2016 per gli
investimenti in beni materiali strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale
(compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla L. 232/2016), si applica anche agli investimenti effettuati entro il
31.12.2018, ovvero entro il 31.12.2019, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato
dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
• Per i soggetti che beneficiano di tale maggiorazione, che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali
(compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla L. 232/2016) si applica la maggiorazione del 40% anche agli
investimenti effettuati entro il 31.12.2018, ovvero entro il 31.12.2019, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo
di acquisizione. È modificato l’elenco dei beni immateriali strumentali cui si applica l’iper-ammortamento per gli
investimenti, includendo alcuni sistemi di gestione per l’e-commerce e specifici software e servizi digitali. Si tratta di:
- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà
aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate
caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione
telematica dei dispositivi onfield e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-
field).
• Ai fini della fruizione dei benefìci citati l’impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all’art. 1, c. 11
L. 232/2016 (ossia dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a 500.000 euro, perizia
tecnica giurata rilasciata da ingegnere o perito industriale, ente di certificazione accreditato attestante le caratteristiche del
bene).
• Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del
bene oggetto dell’agevolazione non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente
determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:
a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche
analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A L. 232/2016;
b) attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito
dell’interconnessione.
• Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del
bene sostituito, e sempre che ricorrano le altre condizioni, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a
concorrenza del costo del nuovo investimento.

Deducibilità ai fini Irap costi per lavoratori stagionali Art. 1, c. 116
• Per l’anno 2018, per i soggetti che determinano un valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9
D.Lgs. 446/1997 ai fini Irap (società di capitali, enti commerciali, società di persone, imprese individuali, etc.), è
consentita la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d’imposta, a
decorrere dal 2° contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di 2 anni a partire dalla data di
cessazione del precedente contratto (in deroga all’art. 11, c. 4-octies D.Lgs. 446/1997).

Incremento soglie reddituali bonus 80 euro Art. 1, c. 132
La soglia del reddito complessivo per l’accesso al bonus 80 euro è aumentata da 24.000 euro a 24.600 euro annui,
allargando così la platea dei destinatari. Resta ferma la misura del credito, pari a 960 euro annui.
• Il bonus decresce, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 26.600 euro (a
fronte dei vigenti 26.000 euro).

Limite di reddito complessivo figli a carico Art. 1, cc. 252, 253
E' elevato da 2.840,51 a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico,
limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni, a partire dal 1.01.2019.
• Resta, invece, fermo il limite di 2.840,51 euro per le altre tipologie di familiari a carico.

Esenzione dal reddito dei compensi sportivi per dilettanti Art. 1, c. 367
Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui all'art. 67, c. 1, lett. m) Tuir non concorrono a formare il
reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro.
• L’art. 67, c. 1, lett. m) Tuir individua: le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi
erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande
musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive
dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine
(UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità
sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
• Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Detraibilità spese per studenti con disturbo di apprendimento Art. 1, cc. 665-667
Sono detraibili ai fini Irpef, nella misura del 19% del loro importo, le spese sostenute in favore dei minori o di
maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria
di 2° grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, necessari all'apprendimento, nonché
per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di
apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi
e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.
• Le disposizioni si applicano alle spese sostenute dall'anno d'imposta in corso al 31.12.2018.

Detrazione polizze assicurative contro le calamità naturali Art. 1, cc. 768-770
• Sono detraibili dall’imposta lorda Irpef, nella misura del 19%, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.
• Le disposizioni si applicano esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dal 1.01.2018.

Scadenze fiscali per spesometro e dichiarazioni dei redditi Art. 1, c. 932
• Al fine di evitare sovrapposizioni di adempimenti, si prevede la comunicazione dei dati delle fatture emesse e
ricevute (c.d. spesometro) relative al 2° trimestre deve essere effettuata entro il 30.09 (in luogo del vigente 16.09).
• Il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte e di IRAP è prorogato dal 30.09 al
31.10.

Termini di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta Art. 1, c. 933
• Il termine entro il quale i sostituti di imposta che effettuano le ritenute dei redditi trasmettono in via telematica
all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni uniche (mod. 770) è prorogato dal 31.07 al 31.10.
• La trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche relative ai contributi dovuti all’Inps, contenenti
esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (31.10).

Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi mod. 730 Art. 1, c. 934
• Il termine per la presentazione della dichiarazione mod. 730 (precompilato e ordinario) a un CAF-dipendenti
è prorogato dal 7.07 al 23.07. rimane fissato al 7.07 il termine di presentazione al sostituto d’imposta.
• I Caf dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10.11 per la trasmissione delle
dichiarazioni integrative, concludono le proprie attività (comunicare all’Agenzia il risultato finale delle dichiarazioni;
consegnare al contribuente copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione; trasmettere all’Agenzia le dichiarazioni
predisposte) entro:
- il 29.06 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22.06;
- il 7.07 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30.06;
- il 23.07 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 23.07.

Rivalutazione terreni e partecipazioni Art. 1, cc. 997, 998
Le disposizioni degli artt. 5 e 7 L. 28.12.2001, n. 448 si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto
delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti
alla data del 1.01.2018.
• Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a
decorrere dalla data del 30.06.2018; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del
3% annuo, da versarsi contestualmente.
• La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30.06.2018.
• Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con
destinazione agricola rideterminati, le aliquote delle imposte sostitutive sono tutte pari all'8%.

Capital gain plusvalenze su partecipazioni qualificate Art. 1, cc. 999-1.002, 1.005 
Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate non sono più sommate
algebricamente per il 40% del loro ammontare alla corrispondente quota delle relative minusvalenze, in quanto è abrogata
la disposizione contenuta nell’art. 68, c. 3 Tuir, ma sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze per il loro
intero ammontare. Pertanto, diventa possibile compensare le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da partecipazioni
qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate.
• Tali plusvalenze sono assoggettate a imposta sostitutiva del 26%.
• L'eventuale imposta sostitutiva pagata non è più a titolo di acconto ma a titolo d’imposta; pertanto, non può
più essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.
• Le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1.01.2018 ed ai redditi diversi realizzati
a decorrere dal 1.01.2019.

Tassazione dei dividendi Art. 1, cc. 1.003-1.006 
Le società e gli enti Ires operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26% a titolo d'imposta sugli utili in qualunque
forma corrisposti, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate nonché agli utili
derivanti dagli strumenti finanziari e dai contratti di associazione in partecipazione non relative all'impresa.
• Le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1.01.2018 ed ai redditi diversi realizzati
a decorrere dal 1.01.2019.
• Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti a Ires formatesi con
utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, deliberate dal 1.01.2018 al 31.12.2022, continuano ad applicarsi le
disposizioni precedenti (D.M. Economia 26.05.2017).

Differimento IRI Art. 1, c. 1.063
Le disposizioni relative all’imposta sul reddito d’impresa (Iri) di cui all'art. 1, cc. 547 e 548 L. 232/2016 si applicano a decorrere dal 1.01.2018.

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