NOTIZIE IN BREVE - Super ammortamento del 40%

 

  Super ammortamento del 40%

Le disposizioni sui super ammortamenti si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31.12.2017. L’agevolazione, secondo la nuova disposizione, è applicabile anche agli investimenti effettuati entro il 30.06.2018, a condizione che entro il 31.12.2017:

  • il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
  • sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

A differenza della precedente versione dell’agevolazione, sono esclusi dai super ammortamenti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, c. 1, lett. b) e b-bis) Tuir. Pertanto, nella nuova versione dell’agevolazione, possono beneficiare della maggiorazione del 40% i veicoli esclusivamente strumentali o adibiti a uso pubblico di cui alla lett. a) dell’art. 164 Tuir.

 

AMBITO

APPLICATIVO

Soggetti2
  • Titolari di reddito d’impresa.
  • Esercenti arti e professioni.
Oggetto

Investimenti

in beni materiali

strumentali

nuovi.

Effettuati entro il 31.12.2017, ovvero entro il 30.06.2018 a condizione che, entro il 31.12.2017, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.  

Beni

esclusi

Dal 1.01.2017 sono esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto non utilizzati esclusivamente nell’attività di impresa o di lavoro autonomo.  
 
  • Investimenti in beni materiali strumentali per i quali il D.M. Finanze 31.12.1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%.
  • Investimenti in fabbricati e costruzioni.
  • Investimenti in beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla L. 208/2015.
 
AGEVOLAZIONE

Maggiorazione

del costo

  • Il costo di acquisizione è maggiorato del 40% con esclusivo riferimento alla determinazione di:

-     quote di ammortamento;

-     canoni di locazione finanziaria.3

Aliquote di

ammortamento

Sul costo maggiorato si applicano le aliquote di ammortamento di cui al D.M. 31.12.1988 (ridotte alla metà per il 1° esercizio per i soggetti titolari di reddito d’impresa).
EFFETTI

Imposte

dirette

L’agevolazione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi, ma non ai fini Irap4. Comporta una variazione in diminuzione nel modello Unico1.
Acconti La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 e per quello successivo è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni relative ai super ammortamenti.

Studi

di settore

Le disposizioni non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l’elaborazione e il calcolo degli studi di settore.

Cessione

dei beni e

manutenzione

L’agevolazione non ha alcun effetto ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze al momento della cessione dei beni oggetto della stessa, né ai fini del calcolo del plafond per manutenzioni e riparazioni, così come nell’ipotesi di cessione del contratto di leasing prima del momento dell’esercizio del diritto di riscatto.
                       

Note
  1. Le variazioni che si generano sono di carattere definitivo e non temporaneo; pertanto, non è necessario iscrivere in bilancio le imposte differite.
  2. Posto che per fruire dell’agevolazione  è irrilevante il regime contabile adottato, il beneficio è estendibile anche ai contribuenti che si avvalgono del regime contabile e fiscale “dei minimi” ancorché, per tale categoria di contribuenti, il costo di acquisto dei beni strumentali agevolabili non sia sottoposto, per espressa previsione normativa, ad alcun procedimento di ammortamento. La spesa sostenuta per l’acquisto di un bene strumentale concorre per l’intero ammontare (oppure al 50% se il bene acquistato è a uso promiscuo) alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento (principio di cassa). Peraltro, l’agevolazione in parola non produrrebbe alcun effetto in merito al computo del limite all’acquisto di beni strumentali per l’accesso e la permanenza nel regime (pari a € 15.000,00 nel triennio precedente).
  3. È esclusa la locazione operativa (senza opzione di riscatto).
  4. La disposizione non produce effetti neanche nei confronti dei soggetti che determinano la base imponibile Irap secondo i criteri stabiliti per le imposte sui redditi, come ad esempio i soggetti che applicano le disposizioni di cui all’art. 5-bis D. Lgs. 446/1997.

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