IN BREVE - compensazione credito IVA

Compensazione credito IVA

Le compensazioni orizzontali, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, possono essere effettuate dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. Pertanto, solo le compensazioni di importi inferiori a € 5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce. Inoltre, per le compensazioni di crediti Iva per importi superiori a € 15.000,00 annui, vi è l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, la dichiarazione è sottoscritta anche dal soggetto che esercita il controllo contabile (se presente) per attestare l’esecuzione dei controlli. I contribuenti che in-tendono effettuare la compensazione di crediti Iva devono utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizio-ne dall’Agenzia delle Entrate anche nel caso di modello F24 a saldo zero. L’utilizzo di servizi di home banking è consentito solo nel caso di compensazioni di crediti Iva inferiori a € 5.000,00. Il credito Iva trova un’ulteriore limitazione nell’utilizzo in presenza di debiti per imposte erariali e relativi oneri accessori di importo superiore a € 1.500,00 per i quali è scaduto il termi-ne di pagamento (per le compensazioni orizzontali).

COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA
• Annuale
• Infrannuale
Importi annui fino a
€ 5.000,00 La compensazione del credito Iva annuale, o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi fino a € 5.000,00 annui può essere effettuata a partire dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva.
Esempio Il credito Iva 2016 può essere compensato dal 1.01.2017.


Importi annui
superiori
a € 5.000,00           - La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata dal giorno 16 del mese                                          successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
                              - Sussiste l’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici (Entratel o Fisconline) dell’Agenzia delle Entrate (F24 da inviare almeno 10 giorni dopo la presentazione della                                     dichiarazione).

                              Per la compensazione del credito annuale occorre attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale.
                              Poichè il termine per la presentazione della dichiarazione Iva decor-re dal 1.02 al 28.02, la compensazione potrà essere effettuata dal 16.03.

                             Per le compensazioni infrannuali occorre attendere il giorno 16 del 2° mese successivo a quello di chiusura del trimestre.

Importi annui superiori
a € 15.000,001     - Il credito Iva (essendo superiore a € 5.000,00) è compensabile dal 16 del mese successivo alla presentazione della relativa dichiarazione, esclusivamente mediante i servizi                              telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
                            - È richiesta l’apposizione del visto di conformità, relativamente alla di-chiarazione annuale (non per le compensazioni infrannuali) da cui emerge il credito, da parte di un                                       soggetto abilitato; in alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, dal soggetto che esercita il                                       controllo contabile.

Note - Per le società non operative, comprese le società che dichiarano perdite fiscali per 5 periodi d’imposta consecu-tivi, o che sono in perdita per 4 periodi e dichiarano un reddito inferiore a quello minimo nel 5° periodo, l’art. 30, c. 4 L. n. 724/1994 prevede il divieto di compensare il credito che emerge dalla dichiarazione relativa all’anno in cui la società è qualificata come di comodo.
- La società in perdita sistematica nel quinquennio 2010-2014 non potrà compensare il credito Iva dell’anno 2015, in quanto di comodo dal 2015.
- L’importo massimo dei crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione nel mod. F24, ovvero rimborsabili, è pari a € 700.000,00 (€ 1.000.000,00 per i subappaltatori che, nel periodo d’imposta precedente, abbiano realizzato un volume d’affari costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti d’appalto).
- Elevato a € 50.000,00 per le start up innovative [art. 10, c. 1, lett. a), n. 7-bis D.L. 78/2009] durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

 

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