SOMMARIO | ||||
w In evidenza | ||||
w Legge di Bilancio 2017 | ||||
w Nuove comunicazioni Iva dal 2017 | ||||
w Nuove regole di utilizzo del Mod. F24 | ||||
w Assicurazione contro gli infortuni domestici |
|
In evidenza |
INTERESSI LEGALI |
|
Legge di Bilancio 2017 |
È stata approvata la legge di Bilancio 2017, per la quale alcuni dei correttivi proposti saranno compresi in decreti in approvazione a fine anno. Di seguito si segnalano i principali aspetti del provvedimento. |
IMPOSTE E TASSE | |
Detrazioni fiscali | Le detrazioni Irpef per ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica ed energetica e per acquisto di mobili sono state prorogate al 31.12.2017. |
Contribuenti semplificati | Introduzione del regime di cassa per le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata per la rilevazione dei componenti di reddito. |
Rivalutazione terreni e partecipazioni |
Riapertura dei termini per la rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva. |
Variazioni imponibile Iva | Annullamento delle disposizioni introdotte dalla legge di Stabilità 2016 in relazione all’individuazione del momento in cui il fornitore, che non ha riscosso il proprio credito dal cliente in crisi, può emettere la nota di variazione per recuperare l’Iva. |
Iperammortamento |
|
A.C.E. | Scende al 2,3% (in precedenza, 4,75%) il coefficiente del rendimento nozionale degli incrementi di patrimonio netto; inoltre, le imprese individuali e le società di persone determineranno la base rilevante ai fini Ace con le stesse regole previste per i soggetti Ires. |
Regime Iri | I soggetti esercenti attività d’impresa, persone fisiche o società di persone, in regime di contabilità ordinaria, nonché le S.r.l. “trasparenti” potranno optare per l’iri (imposta sul reddito delle imprese), con tassazione al 24% limitatamente al reddito prodotto e non prelevato, ossia reinvestito nell’azienda. |
Assegnazioni e cessioni agevolate e trasformazione |
|
Iva di gruppo | Definizione dei requisiti soggettivi e oggettivi per la costituzione del gruppo Iva e della relativa disciplina. |
Trasferimenti immobiliari | Estesa l’operatività delle agevolazioni fiscali previste per i trasferimenti immobiliari nell’ambito delle vendite giudiziarie agli atti perfezionati entro il 30.06.2017. |
Trasporto marittimo | Applicazione dell’Iva agevolata al 5% ai servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare (sono escluse le gondole di Venezia). |
Ritenute condominio | Effettuazione della ritenuta da parte del condominio in qualità di sostituto di imposta in relazione ai corrispettivi dovuti all’appaltatore per importi oltre 500 euro. |
Noleggio a lungo termine | Aumento a 5.164,57 euro del limite annuo di deducibilità dei costi di locazione e noleggio e per le autovetture degli agenti e rappresentanti di commercio. |
Imprenditori agricoli | Abolizione dell’Irpef sui redditi dominicali e agrari dei terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali per gli anni 2017-2019. |
Tassazione reddito dei non residenti |
Prevista la tassazione agevolata, con aliquota del 25%, in sostituzione dell’Irpef ordinaria, dei redditi dei cittadini esteri non domiciliati in Italia per importi fino a € 100.000. |
DIRITTO DEL LAVORO | |
Welfare aziendale | Detassazione dei premi di produttività al di sotto di specifiche soglie ed esclusione dei premi versati contro il rischio di non autosufficienza dalla base imponibile dei redditi di lavoro dipendente. |
Cambio di appalti | Esclusione della corresponsione, da parte del datore di lavoro, del 41% del massimale mensile di Aspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni, dovuta nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che darebbero diritto all’Aspi, se tale interruzione dipende da cambio di appalto o dal completamento di attività o dalla chiusura del cantiere. |
Legge di Bilancio 2017 (segue) |
DIRITTO DEL LAVORO (segue) | |
Gestione separata | Riduzione dell’aliquota contributiva dovuta alla Gestione Separata Inps al 25% per il 2017. |
Quattordicesima ai pensionati |
Aumento dell’importo aggiuntivo spettante ai pensionati di età superiore a 64 anni in possesso di un reddito individuale fino a una volta e mezzo il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti. |
Ape |
|
Rita | Introduzione dal 1.05.2017, in via sperimentale, della rendita integrativa temporanea anticipata a favore dei lavoratori in possesso dei requisiti di età, contributivi e di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia necessaria all’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (Ape). |
No tax area pensionati | Aumento della detrazione Irpef a favore dei titolari di reddito da pensione con età inferiore a 75 anni. |
Pensioni | Sarà possibile anche il cumulo gratuito fra contribuzioni versate a casse previdenziali diverse. |
Esonero per nuove assunzioni |
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato dal 1.01.2017 al 31.12.2018, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di € 3.250. |
Premi alla nascita |
|
Buono nido | Introduzione di un buono di € 1.000 per il pagamento di rette degli asili nido o di forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini al di sotto di 3 anni, affetti da gravi patologie croniche. |
Soppressione tassa sui licenziamenti |
Eliminato il contributo di licenziamento prima previsto per le imprese che, operando in regime di appalto e con la clausola sociale di assorbimento del personale, fino al 31.12.2016 dovevano pagare l‘importo di € 1.500 per ogni lavoratore licenziato e successivamente assunto in sede di passaggio di appalto. |
VARIE | |
Aumento Iva | Differimento delle clausole di salvaguardia che disponevano l’aumento dell’Iva e delle accise sulla benzina dal 2017. |
Canone Rai | Riduzione dell’importo del canone Rai a € 90 per il 2017. |
Concordato |
|
Enti locali | I bilanci preventivi del 2017 dovranno essere approvati entro il 28.02.2017. Altre novità in materia di sanzioni, che sono previste in misura più flessibile nei casi in cui gli enti locali non rispettino gli obiettivi. |
Credito d’imposta | Previste agevolazioni, nella forma del credito d’imposta, a favore delle imprese che investiranno in ricerca e sviluppo, nonché contributi fino al 15% sui beni strumentali alla distribuzione di gratuita di prodotti per fini di solidarietà. |
Nuove comunicazioni Iva dal 2017 |
Il D.L. 193/2016, conv. L. 225/2016 introduce, dal 2017, due specifici nuovi obblighi: - invio dello spesometro a cadenza trimestrale (in luogo della previgente periodicità annuale); - invio trimestrale delle liquidazioni Iva periodiche. L’Agenzia delle Entrate provvederà a incrociare i dati della comunicazione trimestrale delle liquidazioni con quelli dello spesometro, nonché con i versamenti Iva effettuati. Le risultanze di tale incrocio saranno messe a disposizione del contribuente/intermediario abilitato. Qualora dal controllo effettuato emerga un risultato diverso rispetto a quanto riportato nella comunicazione, l’Agenzia informerà il contribuente che potrà: - fornire i necessari chiarimenti o segnalare dati/elementi non considerati o valutati erroneamente dall’Agenzia; - versare le somme dovute, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste in sede di ravvedimento operoso. Si propone l’elenco delle scadenze conseguente alla conversione in legge del D.L. 193/2016, anche se il calendario delle nuove comunicazioni Iva potrebbe subire ulteriori modifiche nell’ambito del decreto di fine anno, con le correzioni alla Legge di bilancio. |
Adempimenti | Mese | Trimestre | Versamenti |
Invio dati a regime |
2017 | |
Liquidazione Iva | Gennaio | 16.02.n | 31.05.n | 25.07.2017 | ||
Febbraio | 16.03.n | |||||
Marzo | 16.04.n | |||||
I trimestre | 16.05.n | |||||
Spesometro | Gen-Feb-Mar | I trimestre | -------- | |||
Liquidazione Iva | Aprile | 16.05.n | 16.09.n | |||
Maggio | 16.06.n | |||||
Giugno | 16.07.n | |||||
II trimestre | 16.08.n | |||||
Spesometro | Apr-Mag-Giu | II trimestre | -------- | |||
Liquidazione Iva | Luglio | 16.08.n | 30.11.n | 30.11.2017 | ||
Agosto | 16.09.n | |||||
Settembre | 16.10.n | |||||
III trimestre | 16.11.n | |||||
Spesometro | Lug-Ago-Set | III trimestre | -------- | |||
Liquidazione Iva | Ottobre | 16.11.n | 28.02.(n+1) | 28.02.2018 | ||
Novembre | 16.12.n | |||||
Dicembre | 16.01.(n+1) | |||||
IV trimestre | 16.02.(n+1)/16.03.(n+1)1 | |||||
Spesometro | Ott-Nov-Dic | IV trimestre | -------- | |||
Dichiarazione Iva (in forma autonoma) |
Annuale | 30.04.(n+1) | 28.02.2017 | |||
Nota1 | Il 16.02 interessa i trimestrali “speciali” (ad esempio, distributori di carburante). Per i trimestrali “normali” il versamento è effettuato entro il 16.03 (termine di versamento dell’Iva risultante dalla dichiarazione annuale). | |||||
ENTRATA IN VIGORE |
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1.01.2017. |
Nuove regole di utilizzo del Mod. F24 |
Per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 7-quater D.L. 193/2016 il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e dei premi assicurativi potrà nuovamente essere effettuato mediante il modello F24 cartaceo (presso banche, Poste italiane, Equitalia) dai soggetti persone fisiche indipendentemente dall’ammontare dovuto, ma senza alcuna compensazione. In tutti gli altri casi è necessario utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o delle banche/Poste (Home banking o Cbi). L’uso dei servizi telematici di banche o Poste è però inibito (a chiunque) nel caso in cui il modello presenti un saldo a zero per effetto di compensazioni (si possono utilizzare, in tali casi, solo i servizi previsti dall’Agenzia delle Entrate). I contribuenti che non intendono delegare terzi intermediari per il pagamento del proprio modello F24, conseguentemente, devono aderire ai servizi telematici di pagamento messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate; in alternativa, possono stipulare un contratto di home o remote banking con una banca o Poste Italiane, senza la possibilità, tuttavia, di effettuare compensazioni a saldo zero. In presenza di un modello F24 “a zero” sarebbe possibile ridurre il credito utilizzato in compensazione al fine di ottenere un modello F24 a debito (anche di importo limitato), per il quale non è obbligatorio utilizzare Entratel/Fisconline. A livello pratico, tuttavia, è da valutare l’opportunità, da parte dei professionisti, di ottenere le coordinate bancarie del conto corrente dei clienti per predisporre l’autorizzazione all’addebito telematico del modello F24. |
Soggetti |
Versamento mediante modello F24 |
Modalità di versamento dal 3.12.2016 | ||
Tributi, contributi, premi assicurativi |
Modello cartaceo |
Servizi telematici di home banking o remote banking |
Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate2 |
|
TITOLARI DI PARTITA IVA |
F24 a debito senza compensazioni. | No | Sì | Sì |
- imposte sui redditi; - Irap; - addizionali alle imposte sui redditi; - ritenute alla fonte; - imposte sostitutive delle imposte sul reddito; - Iva per importi fino a € 5.000,00. |
No | Sì | Sì | |
F24 a debito con compensazione orizzontale di credito Iva annuale o trimestrale per importi superiori a € 5.000,00. | No | No | Sì | |
F24 a zero, con compensazioni1. | No | No | Sì | |
NON TITOLARI DI PARTITA IVA (PRIVATI) |
F24 a debito senza compensazioni. | Sì3 | Sì | Sì |
F24 a debito con compensazione parziale. | No | Sì | Sì | |
F24 a zero, con compensazioni.1 | No | No | Sì1 |
Note |
|
Assicurazione contro gli infortuni domestici |
Tutti i soggetti con età compresa tra i 18 e i 65 anni, che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, devono versare un contributo assicurativo pari a € 12,91 annui, con esclusione dei titolari di redditi inferiori a livelli minimi, i quali hanno, comunque, l’obbligo di iscrizione. L’assicurazione copre i casi di infortunio dai quali sia derivata un’invalidità permanente al lavoro non inferiore al 27%, escludendo gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale. È riconosciuta, come prestazione, una rendita vitalizia calcolata su una retribuzione convenzionale, pari alla retribuzione annua minima (rivalutabile) fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale. |
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI |
Soggetti obbligati |
Sono soggetti all’obbligo assicurativo coloro i quali, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, svolgono, in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavori domestici. | ||||
Attività esercitata |
Per lavoro svolto in ambito domestico s’intende quello finalizzato alla cura della propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora. | |||||
L’assicurato non deve svolgere altra attività che comporti l’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale. | ||||||
Infortuni |
|
|||||
Rendita vitalizia |
La prestazione consiste in una rendita vitalizia, calcolata sulla base della retribuzione annua minima convenzionale (rivalutabile) fissata per le rendite del settore industria. | |||||
PREMIO ASSICURATIVO | Importo | Il premio assicurativo è fissato in € 12,91 annui, non frazionabile su base mensile e deducibile ai fini fiscali. | ||||
Versamento | Entro il 31.01 di ogni anno. |
|
||||
Esenzioni |
- titolarità di redditi lordi propri, ai fini Irpef, non superiori a € 4.648,11 annui; - appartenenza a un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo, ai fini Irpef, non sia superiore a € 9.296,22 annui. |
|||||
Sanzioni |
- ruolo; - sistemi previsti per la riscossione degli altri premi dovuti all’Inail. |