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Il decreto Internazionalizzazione (D.Lgs 147/2015) ha modificato l'art. 88 del Tuir, SOPRAVVENIENZE ATTIVE, laddove al comma 4 stabiliva che “non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti soggetti IRES, dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti.”

Con la modifica apportata dal 1 gennaio 2016 “La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale”. Ne consegue che il socio, all’atto del conferimento, deve dichiarare il valore fiscale del versamento fatto mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Per i versamenti già effettuati al 31.12.2015 è necessario dichiararne il valore fiscale sempre con dichiarazione sostitutiva di atto notorio "consapevole delle conseguenze civili e fiscali previste in caso di dichiarazioni mendaci".

In assenza di questa dichiarazione, in caso di rinuncia, la plusvalenza sarà tutta tassabile.

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