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I.V.A.: Prestazioni di chirurgia estetica e trattamenti di carattere estetico

  Le prestazioni mediche sono esenti da IVA per effetto dell’art. 132, comma 1 lettere b) e c) della Direttiva Comunitaria 2006/112/CE recepiti dagli stati membri nella propria normativa (in Italia D.P.R. 633/72 - art. 10 – comma 1 n. 18).

 Questa norma prevede che sono esenti, tra l’altro, le “prestazioni mediche” e le “cure mediche” rese alla persona nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche.

Una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea, ha affrontato il problema se le prestazioni di chirurgia estetica e trattamenti di carattere estetico rientrino o meno nella definizione “prestazioni/cure mediche”.

La sentenza ha stabilito che:

-      Sono esenti da IVA le operazioni di chirurgia estetica e i trattamenti di carattere estetico qualora abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone;

-        Non sono esenti da IVA gli interventi di carattere estetico richiesti dai clienti per sentirsi “più belli”;

-        il fatto che le operazioni di chirurgia estetica e i trattamenti di carattere estetico siano effettuati da medici influisce sulla valutazione che siano di carattere curativo e debbano ritenersi esenti.

Alcuni esempi di prestazioni mediche non esenti da IVA potrebbero essere i seguenti:

-        sbiancatura dei denti;

-        eliminazione di rughe;

-        eliminazione di tatuaggi;

-        riduzione o ingrandimento del seno a soli fini estetici;

-        lifting del viso e della fronte;

-        depilazione definitiva;

-        ecc.

NELLA CONSIDERAZIONE che è il contribuente che deve dimostrare che la prestazione è esente da IVA, riveste fondamentale importanza la descrizione riportata sulla fattura/ricevuta.

Si dovrà sempre indicare la finalità curativa della prestazione resa (esente IVA) o ben esplicitare il fine puramente estetico della prestazione “cosmetica”.

Documentazione:

Articolo 132 comma 1 lettere b) e c) Direttiva Comunitaria 2006/112/CE

1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

b) l'ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse, assicurate da enti di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesimi, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti;

c) le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato;

Estratto Sentenza Terza Sezione della Corte di Giustizia europea del 21 marzo 2013 – causa C-91/12 dichiara:

L’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che:

-        prestazioni di servizi come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, consistenti in operazioni di chirurgia estetica e in trattamenti di carattere estetico, rientrano nelle nozioni di «cure  mediche» o di «prestazioni  mediche [alla  persona]», ai sensi di detto paragrafo 1, lettere b) e c), qualora tali prestazioni abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone;

-        le semplici convinzioni soggettive che sorgono nella mente della persona che si sottopone a un intervento di carattere estetico in merito ad esso non sono, di per sé, determinanti ai fini della valutazione della questione se tale intervento abbia scopo terapeutico;

-        le circostanze che prestazioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale siano fornite o effettuate da un appartenente al corpo medico abilitato, oppure che lo scopo di tali prestazioni sia determinato da un professionista siffatto, sono idonee a influire sulla valutazione della questione se interventi come quelli di cui trattasi nel procedimento principale rientrino nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche [alla    persona]», ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 e dell’articolo 132 , paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva, e,

-        per valutare se prestazioni di servizi come quelle di cui trattasi nel procedimento principale siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto a norma dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) o c), della direttiva 2006/112, occorre tenere conto di tutti i requisiti  previsti  in  tale  paragrafo  1,  lettere  b)  o  c),  nonché  di  altre  disposizioni pertinenti  del  titolo  IX,  capi  1  e  2,  di  tale  direttiva  quali,  per  quanto  riguarda l’articolo 132, paragrafo 1, lettera  b),  della  direttiva,  gli  articoli  131,  133  e  134 della medesima.

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