I.V.A.: Prestazioni di chirurgia estetica e trattamenti di carattere estetico
Le prestazioni mediche sono esenti da IVA per effetto dell’art. 132, comma 1 lettere b) e c) della Direttiva Comunitaria 2006/112/CE recepiti dagli stati membri nella propria normativa (in Italia D.P.R. 633/72 - art. 10 – comma 1 n. 18).
Questa norma prevede che sono esenti, tra l’altro, le “prestazioni mediche” e le “cure mediche” rese alla persona nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche.
Una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea, ha affrontato il problema se le prestazioni di chirurgia estetica e trattamenti di carattere estetico rientrino o meno nella definizione “prestazioni/cure mediche”.
La sentenza ha stabilito che:
- Sono esenti da IVA le operazioni di chirurgia estetica e i trattamenti di carattere estetico qualora abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone;
- Non sono esenti da IVA gli interventi di carattere estetico richiesti dai clienti per sentirsi “più belli”;
- il fatto che le operazioni di chirurgia estetica e i trattamenti di carattere estetico siano effettuati da medici influisce sulla valutazione che siano di carattere curativo e debbano ritenersi esenti.
Alcuni esempi di prestazioni mediche non esenti da IVA potrebbero essere i seguenti:
- sbiancatura dei denti;
- eliminazione di rughe;
- eliminazione di tatuaggi;
- riduzione o ingrandimento del seno a soli fini estetici;
- lifting del viso e della fronte;
- depilazione definitiva;
- ecc.
NELLA CONSIDERAZIONE che è il contribuente che deve dimostrare che la prestazione è esente da IVA, riveste fondamentale importanza la descrizione riportata sulla fattura/ricevuta.
Si dovrà sempre indicare la finalità curativa della prestazione resa (esente IVA) o ben esplicitare il fine puramente estetico della prestazione “cosmetica”.
Documentazione:
Articolo 132 comma 1 lettere b) e c) Direttiva Comunitaria 2006/112/CE
1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:
b) l'ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse, assicurate da enti di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesimi, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti;
c) le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato;
Estratto Sentenza Terza Sezione della Corte di Giustizia europea del 21 marzo 2013 – causa C-91/12 dichiara:
L’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che:
- prestazioni di servizi come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, consistenti in operazioni di chirurgia estetica e in trattamenti di carattere estetico, rientrano nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche [alla persona]», ai sensi di detto paragrafo 1, lettere b) e c), qualora tali prestazioni abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone;
- le semplici convinzioni soggettive che sorgono nella mente della persona che si sottopone a un intervento di carattere estetico in merito ad esso non sono, di per sé, determinanti ai fini della valutazione della questione se tale intervento abbia scopo terapeutico;
- le circostanze che prestazioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale siano fornite o effettuate da un appartenente al corpo medico abilitato, oppure che lo scopo di tali prestazioni sia determinato da un professionista siffatto, sono idonee a influire sulla valutazione della questione se interventi come quelli di cui trattasi nel procedimento principale rientrino nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche [alla persona]», ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 e dell’articolo 132 , paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva, e,
- per valutare se prestazioni di servizi come quelle di cui trattasi nel procedimento principale siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto a norma dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) o c), della direttiva 2006/112, occorre tenere conto di tutti i requisiti previsti in tale paragrafo 1, lettere b) o c), nonché di altre disposizioni pertinenti del titolo IX, capi 1 e 2, di tale direttiva quali, per quanto riguarda l’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, gli articoli 131, 133 e 134 della medesima.