Dal 19 maggio i giovani (eta compresa tra i18 ed i 35 anni) e le donne che hanno intenzione di avviare nuove imprese sul territorio nazionale possono presentare una domanda per ottenere agevolazioni con finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto.

Dal 1 gennaio 2020 è stato esteso l’obbligo di certificare i corrispettivi mediante l’utilizzo di registratori di cassa.

Se non vi saranno delle modifiche, il termine ultimo adeguarsi a quest’obbligo è luglio 2020.

In via agevolativa, la normativa riconosce un credito d’imposta pari al 50% della spesa per l’acquisto del nuovo registratore di cassa (con un massimo 250,00 Euro) oppure per l’adattamento del registratore preesistente (con un credito massimo di 50,00 Euro).

COME SI OTTIENE IL CREDITO?

Dal momento in cui la fattura è stata pagata, si potrà usufruire del credito come sopra calcolato mediante compensazione con altri debiti di imposta o contributi attraverso il modello F24 (utilizzando il codice tributo “6899”).

Invio questa informativa sulla base D.L. n. 9/2020 (sospensione versamenti) e della bozza D.L cura Italia non ancora pubblicato; di volta in volta che le notizie saranno più precise inoltrerò nuove informative.

Sospensione versamenti

- Tutti i versamenti F24 con scadenza prevista per il 16 marzo 2020 sono spostati al 20 marzo 2020.

- I versamenti previsti tra l'8 marzo ed il 31 marzo per

-          ritenute alla fonte

-          IVA

-          contributi previdenziali / assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria

sono sospesi ed andranno effettuati, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica), ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

Con riferimento alle entrate tributarie e non, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.

Decreto cura Italia

Sostegno alle partite IVA

Verranno erogati 600 euro, quale indennità una tantum non tassabile, ai lavoratori autonomi (iscritti alle gestioni speciali dell'Inps), ai liberi professionisti titolari di partita Iva (attiva al 23 febbraio) e a chi ha una collaborazione coordinata e continuativa. Verrà erogata dall'Inps previa presentazione di apposita domanda.

Premio per i lavoratori dipendenti

È prevista l’erogazione di un bonus di 100 euro da erogare per i giorni di lavoro svolti presso la propria sede di lavoro (e non a casa) nel mese di marzo 2020 a favore dei lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro.

Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro viene introdotto un credito d’imposta per il periodo d'imposta 2020 nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro.

Credito d’imposta per botteghe e negozi

Viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe). Il bonus non spetta per le attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (alcune attività di commercio al dettaglio e servizi alla persona).

Erogazioni liberali

Per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%. La detrazione non può essere riferita ad una erogazione superiore a 30.000 euro che, nell'attività di impresa, è un costo completamente deducibile.

Stop ai mutui, anche per autonomi.

Le rate del mutuo sulla prima casa saranno sospese (un apposito fondo si accollerà il costo degli interessi) per chi è in difficoltà, senza necessità di presentare l’Isee ed i lavoratori autonomi e liberi professionisti dovranno presentare l'autocertificazione dichiarante un calo di oltre un terzo del fatturato per l’emergenza, rispetto all'ultimo trimestre 2019.

Sono stati previsti appositi interventi per la gestione del personale dipendente / cassa integrazione straordinaria il cui approfondimento consiglio di effettuarlo con il proprio consulente del lavoro.

 

Dal 1 gennaio 2020, data di entrata in vigore della legge di bilancio, per poter beneficiare delle detrazioni Irpef del 19% degli oneri fiscalmente rilevanti, dovranno essere utilizzati sistemi di pagamento tracciabili.

 

La legge di bilancio prevede che possano essere portate in detrazione (del 19%) gli oneri solo se pagati con mezzi tracciabili quali bancomat, carta di credito, carte prepagate, bonifici, assegni bancari e circolari o altri sistemi di pagamento tracciabili: NON è più ammesso il pagamento in CONTANTE.

In sede di dichiarazione dovrà essere fornito, oltre al documento di spesa anche l’attestazione di pagamento (ricevuta del Pos, estratto conto bancario, fotocopia dell'assegno, ecc.).

registratore di cassa telematico pos touch screen GENIUS F RT

 

 

 

Nel caso in cui il registratore di cassa elettronico non dovesse funzionare, previa immediata comunicazione all'Agenzia delle Entrate, le operazioni dovranno essere annotate manualmente sull'apposito registro ed i dati verranno inviati con  una procedura sostitutiva.

Al cliente non verrà rilasciata alcuna ricevuta.

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto nuove detrazioni per oneri dall’Irpef lorda, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, inserendo nuove lettere nell’art. 15 Tuir. Si segnalano le nuove disposizioni relative alle detrazioni Irpef per il 2018.

ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO

Dall’Irpef lorda sono detraibili, nella misura del 19%, le spese sostenute, anche nell’interesse dei soggetti a carico, per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
L’importo della detrazione non può essere superiore a € 250,00.

Reddito di lavoro dipendente - Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico.


SPESE PER STUDENTI CON DISTURBO DI APPRENDIMENTO

• Sono detraibili ai fini Irpef, nella misura del 19% del loro importo, le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di 2° grado, per:
- l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e in-formatici (L. 8.10.2010, n. 170), necessari all’apprendimento,
nonché
- l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comuni-cazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

Requisito Presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato.

Decorrenza Le disposizioni si applicano alle spese sostenute dall’anno d’imposta in corso al 31.12.2018.

POLIZZE ASSICURATIVE CONTRO LE CALAMITÀ NATURALI

Sono detraibili dall’imposta lorda Irpef, nella misura del 19%, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi cala-mitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.
Decorrenza Le disposizioni si applicano esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dal 1.01.2018.

FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO

Figli di età non superiore  a 24 anni Il limite di reddito complessivo per essere con-siderati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni, è pari a € 4.000,00, al lordo degli oneri deducibili. A partire dal 1.01.2019.

Altre tipologie di familiari -  Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nell’anno hanno posseduto un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, per i quali è possibile fruire delle deduzioni.

BONUS VERDE
Il Bonus verde è una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2018 per i seguenti interventi:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze e recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di € 5.000,00 per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse
all’esecuzione di interventi.

INTERVENTI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE A VERDE

• Spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
- «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esi-stenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti co-muni esterne degli edifici condominiali. Fino a un importo massimo complessivo di € 5.000 per unità immobiliare a uso abitativo.

In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tra le spese sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

• L’Agenzia delle Entrate, nel corso del videoforum 2018
organizzato da Italia Oggi, ha chiarito che per la fruizione del bonus verde è necessario che i pagamenti delle spese sostenute siano effettuati con assegni bancari, postali o circolari.
• Inoltre la collocazione delle piante e degli altri vegetali deve far parte di un più ampio intervento di sistemazione a verde degli immobili residenziali.

Operatività Per l’anno 2018.

Ai fini Irpef, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36% delle spese documentate.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Limite L’ammontare complessivo della detrazione non può essere superiore a € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo.
La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

Il D.L. 50/2017, così come convertito con modifiche nella L. 96/2017, ha modificato la disciplina del diritto alla detrazione dell’IVA intervenendo su due «termini»: quello entro cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione (art. 19, c. 1
D.P.R. 633/1972) e quello entro il quale è necessario «annotare» le fatture relative ai beni e servizi acquistati e importati.
I due termini vengono ridotti e devono essere esercitati al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Le modifiche introdotte si applicano alle fatture e bollette doganali emesse dal 1.01.2017. Resta in vigore la vecchia normativa (detrazione esercitabile entro il termine di presentazione della dichia-razione Iva relativa al 2° anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione stessa) per i documenti la cui esigibilità è sorta entro il 31.12.2016. Vi sono dei particolari accorgimenti da seguire a seconda dei casi che, di volta in volta, si possono presentare ai diversi operatori soprattutto in chiusura d’anno e che, se non seguiti, possono far perdere il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto.

TERMINE PER ESERCITARE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE

Il diritto alla detrazione dell'imposta rela-tiva ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Art. 19, c. 1, 2° periodo D.P.R. 633/1972
• Resta invariato il momento in cui sorge il dirit-to alla detrazione.
Esigibilità dell’imposta = momento di effettuazione dell’operazione
• Viene ridotto il termine entro il quale il soggetto passivo può esercitare il diritto alla de-trazione dell’Iva: entro la data di presentazio-ne della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

TERMINE PER ANNOTARE FATTURE E BOLLE DOGANALI PER BENI E SERVIZI ACQUISTATI E IMPORTATI

Le fatture e bollette doganali devono es-sere annotate in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Art. 25, c. 1 D.P.R. 633/1972
• Necessita un coordinamento delle due dispo-sizioni ispirandosi ai principi comunitari.
• Pertanto, il termine per l’esercizio della detra-zione deve essere individuato nel momento in cui in capo al
cessionario/committente si veri-ficano 2 condizioni:
- (sostanziale) avvenuta esigibilità dell’imposta;
- (formale) possesso di valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’art. 21 D.P.R. n. 633/72.

DECORRENZA

Fatture e bolle doganali emesse dal 1.01.2017.

PERIODO TRANSITORIO

Fatture e bolle doganali emesse entro il 31.12.2016.

• Annotazione entro la liquidazione periodica ovvero la dichiarazione annuale in cui è esercitato il diritto alla detrazione.
• Diritto alla detrazione da esercitarsi entro la data di presentazione della dichiarazione rela-tiva al 2° anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione.

ESEMPI PRATICI

FATTURE E DDT ANTE 1.01.2017

Fatture datate 2015 - Esercizio diritto alla detrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2017 (30.04.2018).


Fatture datate 2016 - Esercizio diritto alla detrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2018 (30.04.2019).

FATTURE E DDT DAL 1.01 AL 31.12.2017

Ricevute materialmente nel 2017

• Da annotare entro il 30.04.2018.
• Da detrarre entro il 30.04.2018.

Ricevute materialmente nel 2018

• Da annotare entro il 30.04.2019.
• Da detrarre entro il 30.04.2019.

IN EVIDENZA

ABOLIZIONE DELLA SCHEDA CARBURANTE

• La legge di Bilancio 2018 ha previsto che dal 1.07.2018 sarà abolita la scheda carburante per i soggetti
titolari di partita Iva, in quanto le spese per carburanti per autotrazione saranno deducibili solo se sostenute mediante
carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari. Medesima disposizione è prevista anche
per l’Iva, ai fini della prova dell’avvenuta effettuazione dell’operazione.
• A livello operativo occorrerà probabilmente attrezzarsi con più carte in presenza di più mezzi aziendali.
• Non saranno inibiti i pagamenti in contanti, ma non avranno rilevanza fiscale.


Principali adempimenti mese di febbraio 2018

Venerdì
16
febbraio            Iva                            Contribuenti trimestrali “speciali” - Termine ultimo per la liquidazione relativa al 4° trimestre 2017 e per versare l’eventuale imposta a debito per distributori di carburante, autotrasportatori, imprese                                                              erogatrici di servizi pubblici relativi a somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili, esercenti arti e professioni sanitarie che effettuano solo operazioni esenti e acquisti di oro industriale                                                               (es.: odontotecnici).

                                                          Contratti di sub-fornitura - Termine per la liquidazione e il versamento dell’Iva dovuta relativa al 4° trimestre 2017 per i contribuenti Iva trimestrali che effettuano operazioni derivanti da con-tratti di                                                                sub-fornitura.

                         Inps                          Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 4ª rata del contributo fisso minimo per il 2017.

                                                          Conguaglio previdenziale - I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno relative ai contributi previdenziali e assistenziali anche con la denuncia di competen-za del
                                                          mese di gennaio 2018.

                       Inail                             Autoliquidazione - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, dei premi per il saldo 2017 e l’acconto 2018 e per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte, con                                                                         modalità telematica.

Martedì
20 febbraio     Enasarco                     Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre-dicembre 2017.

Domenica1
25 febbraio        Iva                              Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese preceden-te.
                                                             A partire dalle operazioni effettuate nel 2018, sono aboliti i modelli Intrastat trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi, e i modelli mensili hanno esclusivamente valenza statistica. Sono stati                                                                   modificati, inoltre, i limiti per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con periodicità mensile, che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e                                                               da € 50.000 a € 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi (Provv. Ag. Entrate 25.09.2017, n. 190499).

Mercoledì
28 febbraio      Imposte
                          dirette                          Conguaglio fiscale - Termine ultimo per operare, da parte dei sostituti d’imposta, il conguaglio di fine anno 2017 sulle retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel corso dell’anno ai dipendenti.
                   

                   Certificazione
                   utili societari                       Adempimento - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2017.

                            Iva                             Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2017 per i contribuenti
                                                              mensili e al 4° trimestre 2017 per i contribuenti trimestrali (art. 4 D.L. 193/2016).

                           Inail                             Denuncia - Termine per la presentazione telematica all’Inail delle denunce retributive annuali.

Si riportano, in breve, le principali novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 in materia di IVA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, AGEVOLAZIONI e VARIE.
Non vengono riportate le novità in materia di DIRITTO del LAVORO
 
IVA
Sterilizzazione aumenti aliquote Iva per il 2018 Art. 1, c. 2 
Le aliquote Iva aumenteranno nelle seguenti misure:
a) l’aliquota Iva del 10% è incrementata all’11,50% dal 1.01.2019 e al 13% dal 1.01.2020; 
b) l'aliquota Iva del 22% è incrementata al 24,20% dal 1.01.2019, al 24,90% dal 1.01.2020 e al 25% dal 1.01.2021; 
c) a decorrere dal 1.01.2019, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 1.01.2021.
 
Valore dei beni significativi soggetti ad Iva 10% Art. 1, c. 19 
L’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzione ordinaria e straordinaria cui è applicabile l’aliquota Iva 10%) e delle parti staccate si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale. 
Come valore di tali beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime sia della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. 
La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 31.12.2017. Non si fa luogo al rimborso dell’Iva applicata sulle operazioni effettuate. 
 
Fattura elettronica Art. 1, c. 909, lett. a) e e) 
Dal 1.01.2019, fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio. 
Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. 
Con decreto ministeriale potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. 
Sono esonerati dal predetto obbligo i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011) e quelli che applicano il regime forfettario (art. 1, cc. da 54 a 89 L.190/2014).
In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 D.Lgs. 471/1997.
 
Trasmissione telematica operazioni da/verso soggetti non stabiliti in Italia Art. 1, cc. 909, lett. a), n. 4, 915 
I soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.
Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. 
La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Non si applica il c.d. cumulo giuridico (art. 12 D.Lgs. 472/1997), ma sono sommate le singole sanzioni.
 
Abrogazione scheda carburanti Art. 1, cc. 920-927 
Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva devono essere documentati con la fattura elettronica.
L’esclusione dall’obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione è circoscritta ai soli acquisti al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione. 
La deducibilità e la detraibilità ai fini Iva delle spese per carburante è limitata ai soli pagamenti tracciabili.
Le disposizioni si applicano a partire dal 1.07.2018.
 
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti Art. 1, c. 909, lett. c) 
Per incentivare la tracciabilità dei pagamenti sono ridotti di 2 anni i termini di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un decreto ministeriale, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro. 
Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
 
Decorrenza degli indici sintetici di affidabilità fiscale Art. 1, c. 931  - in sostituzione degli studi di settore
 • Al fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari, gli indici sintetici di affidabilità fiscale si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.
 
Pagamenti delle pubbliche amministrazioni Art. 1, cc. 986-988 
 • Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro (anziché 10.000 euro), verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato per i 60 giorni (anziché 30 giorni) successivi a quello della comunicazione.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.03.2018.
 
Sospensione mod. F24 con compensazioni a rischio Art. 1, c. 990 
L'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito. 
Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. 
Saranno oggetto di verifica, in particolare, le seguenti fattispecie:
- l’utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
- la compensazione di crediti che sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all’anno in cui è stata effettuata l’operazione;
- i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.
 
AGEVOLAZIONI
Finanziamento acquisto nuovi macchinari per Pmi (Sabatini-ter) Art. 1, cc. 40-42

• Il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, c. 2, D.L. 69/ 2013 (Sabatini-ter) è prorogato fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, comunicato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 Art. 1, cc. 46-56

• A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
• Il credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario.

Credito d’imposta per le imprese culturali e creative Art. 1, c. 57-60

• Nel limite di spesa di 500.000 euro per l’anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, fino a esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.

Credito d’imposta per acquisti di plastiche provenienti da raccolta differenziata Art. 1, cc. 96-99

• Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, a tutte le imprese, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.
• Il credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

Bonus bebè Art. 1, cc. 248, 249

• L’assegno di 960 euro annui (erogato mensilmente dall’Inps) per i figli nati o adottati è riconosciuto anche per ogni nascita o adozione dal 1.01.2018 al 31.12.2018 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del 1° anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
• Con decreto si provvede a rideterminare l’importo annuo dell’assegno e i valori dell’ISEE.

Credito di imposta nel settore della vendita di libri al dettaglio (Bonus librerie) Art. 1, cc. 319-321

• A decorrere dall’anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1 è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con decreto, anche in relazione all’assenza di librerie nel territorio comunale.
• Il credito d’imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

Credito d’imposta per erogazioni per interventi di ristrutturazione impianti sportivi Art. 1, cc. 363-366

• A tutte le imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell’anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.
• Il credito d’imposta, riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Credito d’imposta per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo Art. 1, c. 643

• È prorogato anche per il 2018 il credito d’imposta del 65%, per un massimo di 2.500 euro, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo nel limite complessivo di 10 milioni di euro.

Credito d’imposta esercenti impianti di distribuzione di carburante Art. 1, cc. 924, 925, 927

• Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d'imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1.07.2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione.

VARIE
Società tra avvocati Art. 1, c. 443

• Le società tra avvocati, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l’indicazione “società tra avvocati”, nonché ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo da applicare su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell’Iva; tale importo è riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
• La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento provvede a definire termini, modalità dichiarative e di riscossione, nonché eventuali sanzioni applicabili per garantire l’applicazione delle disposizioni.

Entrata in vigore Art. 19

• La legge, salvo quanto diversamente previsto, è entrata in vigore il 1.01.2018.


È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29.12.2017, n. 302, S.O. n. 62, la L. 27.12.2017, n. 205, recante “Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, in vigore dal
01.01.2018, salvo specifiche deroghe per alcune norme.

Si sintetizzano le principali disposizioni relative ad IMPOSTE DIRETTE E IRAP

 

Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica Art. 1, c. 3, lett. a)
La detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica è prorogata nella misura pari al 65% di un anno, fino al
31.12.2018.
• La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1.01.2018, relative agli interventi di acquisto e
posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento n. 811/2013 della Commissione Ue.
• Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A. La detrazione si applica nella misura del 65% per
gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di
efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi
V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione Ue 2014/C207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi,
costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal
fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori
d’aria calda a condensazione.
• La detrazione si applica, nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del
contribuente per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal
1.01.2018 al 31.12.2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per beneficiare della suddetta
detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.
• La detrazione nella misura del 50% si applica, invece, alle spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la
posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
• La possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione (ai fornitori che hanno effettuato gli interventi,
nonché a soggetti privati con la facoltà che il credito sia successivamente cedibile), è estesa a tutti gli interventi di
riqualificazione energetica, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali. Per i
soggetti incapienti opera la medesima estensione, con la possibilità di cedere il credito anche alle banche e agli
intermediari finanziari.
• Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali rimangono in vigore le precedenti
disposizioni, valevoli fino al 2021; tuttavia, è previsto che per gli interventi sugli edifici condominiali ricadenti nelle zone
sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in
alternativa alle generali detrazioni, una detrazione nella misura dell’80%, ove gli interventi determinino il passaggio a una
classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.
La predetta detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non
superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
• Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica possono essere utilizzate dagli istituti autonomi per
le case popolari (IACP) non solo per quelli sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni maggiorate del 70 e del 75%
(come attualmente previsto), ma anche per gli altri tipi di intervento. Le stesse detrazioni possono essere utilizzate dagli
enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione
europea in materia di in house providing (e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013), per interventi di
efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia Art. 1, c. 3, lett. b)
• È disposta la proroga di un anno, fino al 31.12.2018, della misura della detrazione al 50%, fino a una spesa
massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’art. 16-bis, c. 1 Tuir.
• Le detrazioni maggiorate previste al fine di agevolare interventi antisismici fino al 31.12.2021 possono essere
utilizzate anche da:
- gli IACP, comunque denominati;
- gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai
requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del
31.12.2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia
residenziale pubblica;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci.

Detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici Art. 1, c. 3, lett. b), n. 3)
• È disposta la proroga di un anno, fino al 31.12.2018 della detrazione al 50% per le spese relative all'acquisto
di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni).
• Tale detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal
1.01.2017.

Detrazione Irpef per interventi di sistemazione a verde (bonus verde) Art. 1, cc. 12-15
• Per l’anno 2018, ai fini Irpef, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36% delle spese documentate,
fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo,
sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo,
l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni,
impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
• La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli
edifici condominiali fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In tale
ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata
effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
• Tra le spese sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.
• La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la
tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle
spese e in quelli successivi.

Aliquota 10% cedolare secca per affitti a canone concordato Art. 1, c. 16
• Rimane fissa al 10%, per il quadriennio 2014-2019, l'aliquota della cedolare secca per gli affitti a canone
concordato (artt. 2, c. 3 e 8 L. 431/1998) relativi a immobili siti nei Comuni di cui all’art. 1, lett. a) e b) D.L. 551/1988 e
negli atri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe, in caso di opzione per la cedolare secca.
• L’aliquota è applicabile anche ai contratti a canone concordato relativi a immobili ubicati in Comuni per i quali
è stato deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28.05.2014 ovvero in un Comune colpito da eventi
eccezionali, nonché nel caso il contratto sia stipulato per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari.

Detrazione canone alloggi universitari Art. 1, cc. 23, 24
Ai fini della detrazione dei canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti “fuori sede”, per il 2017 e il 2018, il
requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa Provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti
residenti in zone montane o disagiate.
• A regime l’agevolazione è riconosciuta per le università ubicate in un Comune distante almeno 100 chilometri
e, comunque, situate in una Provincia diversa da quella di residenza.

Detrazione per abbonamento al trasporto pubblico Art. 1, c. 28
Dall’Irpef lorda sono detraibili, nella misura del 19%, le spese sostenute, anche nell’interesse dei soggetti a carico, per
l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non
superiore a 250 euro.
• Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a
categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in
conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il
trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico.

Proroga maxi ammortamento Art. 1, cc. 29, 34
Il maxi ammortamento, che consente la maggiorazione del 30% (40% fino al 2017) del costo di acquisizione, con esclusivo
riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è riconosciuto per le
spese effettuate dal 1.01.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 30.06.2019, a condizione che entro la data del 31.12.2018
il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del
costo di acquisizione. Sono esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata, i veicoli concessi in uso promiscuo ai
dipendenti, nonché quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico.

Proroga iper ammortamento Art. 1, cc. 30-33, 35, 36
• La maggiorazione del 150% (iper ammortamento) riconosciuta ai sensi dell’art. 1, c. 9 L. 232/2016 per gli
investimenti in beni materiali strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale
(compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla L. 232/2016), si applica anche agli investimenti effettuati entro il
31.12.2018, ovvero entro il 31.12.2019, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato
dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
• Per i soggetti che beneficiano di tale maggiorazione, che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali
(compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla L. 232/2016) si applica la maggiorazione del 40% anche agli
investimenti effettuati entro il 31.12.2018, ovvero entro il 31.12.2019, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo
di acquisizione. È modificato l’elenco dei beni immateriali strumentali cui si applica l’iper-ammortamento per gli
investimenti, includendo alcuni sistemi di gestione per l’e-commerce e specifici software e servizi digitali. Si tratta di:
- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà
aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate
caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione
telematica dei dispositivi onfield e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-
field).
• Ai fini della fruizione dei benefìci citati l’impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all’art. 1, c. 11
L. 232/2016 (ossia dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a 500.000 euro, perizia
tecnica giurata rilasciata da ingegnere o perito industriale, ente di certificazione accreditato attestante le caratteristiche del
bene).
• Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del
bene oggetto dell’agevolazione non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente
determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:
a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche
analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A L. 232/2016;
b) attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito
dell’interconnessione.
• Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del
bene sostituito, e sempre che ricorrano le altre condizioni, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a
concorrenza del costo del nuovo investimento.

Deducibilità ai fini Irap costi per lavoratori stagionali Art. 1, c. 116
• Per l’anno 2018, per i soggetti che determinano un valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9
D.Lgs. 446/1997 ai fini Irap (società di capitali, enti commerciali, società di persone, imprese individuali, etc.), è
consentita la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d’imposta, a
decorrere dal 2° contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di 2 anni a partire dalla data di
cessazione del precedente contratto (in deroga all’art. 11, c. 4-octies D.Lgs. 446/1997).

Incremento soglie reddituali bonus 80 euro Art. 1, c. 132
La soglia del reddito complessivo per l’accesso al bonus 80 euro è aumentata da 24.000 euro a 24.600 euro annui,
allargando così la platea dei destinatari. Resta ferma la misura del credito, pari a 960 euro annui.
• Il bonus decresce, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 26.600 euro (a
fronte dei vigenti 26.000 euro).

Limite di reddito complessivo figli a carico Art. 1, cc. 252, 253
E' elevato da 2.840,51 a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico,
limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni, a partire dal 1.01.2019.
• Resta, invece, fermo il limite di 2.840,51 euro per le altre tipologie di familiari a carico.

Esenzione dal reddito dei compensi sportivi per dilettanti Art. 1, c. 367
Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui all'art. 67, c. 1, lett. m) Tuir non concorrono a formare il
reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro.
• L’art. 67, c. 1, lett. m) Tuir individua: le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi
erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande
musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive
dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine
(UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità
sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
• Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Detraibilità spese per studenti con disturbo di apprendimento Art. 1, cc. 665-667
Sono detraibili ai fini Irpef, nella misura del 19% del loro importo, le spese sostenute in favore dei minori o di
maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria
di 2° grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, necessari all'apprendimento, nonché
per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di
apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi
e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.
• Le disposizioni si applicano alle spese sostenute dall'anno d'imposta in corso al 31.12.2018.

Detrazione polizze assicurative contro le calamità naturali Art. 1, cc. 768-770
• Sono detraibili dall’imposta lorda Irpef, nella misura del 19%, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.
• Le disposizioni si applicano esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dal 1.01.2018.

Scadenze fiscali per spesometro e dichiarazioni dei redditi Art. 1, c. 932
• Al fine di evitare sovrapposizioni di adempimenti, si prevede la comunicazione dei dati delle fatture emesse e
ricevute (c.d. spesometro) relative al 2° trimestre deve essere effettuata entro il 30.09 (in luogo del vigente 16.09).
• Il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte e di IRAP è prorogato dal 30.09 al
31.10.

Termini di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta Art. 1, c. 933
• Il termine entro il quale i sostituti di imposta che effettuano le ritenute dei redditi trasmettono in via telematica
all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni uniche (mod. 770) è prorogato dal 31.07 al 31.10.
• La trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche relative ai contributi dovuti all’Inps, contenenti
esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (31.10).

Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi mod. 730 Art. 1, c. 934
• Il termine per la presentazione della dichiarazione mod. 730 (precompilato e ordinario) a un CAF-dipendenti
è prorogato dal 7.07 al 23.07. rimane fissato al 7.07 il termine di presentazione al sostituto d’imposta.
• I Caf dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10.11 per la trasmissione delle
dichiarazioni integrative, concludono le proprie attività (comunicare all’Agenzia il risultato finale delle dichiarazioni;
consegnare al contribuente copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione; trasmettere all’Agenzia le dichiarazioni
predisposte) entro:
- il 29.06 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22.06;
- il 7.07 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30.06;
- il 23.07 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 23.07.

Rivalutazione terreni e partecipazioni Art. 1, cc. 997, 998
Le disposizioni degli artt. 5 e 7 L. 28.12.2001, n. 448 si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto
delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti
alla data del 1.01.2018.
• Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a
decorrere dalla data del 30.06.2018; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del
3% annuo, da versarsi contestualmente.
• La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30.06.2018.
• Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con
destinazione agricola rideterminati, le aliquote delle imposte sostitutive sono tutte pari all'8%.

Capital gain plusvalenze su partecipazioni qualificate Art. 1, cc. 999-1.002, 1.005 
Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate non sono più sommate
algebricamente per il 40% del loro ammontare alla corrispondente quota delle relative minusvalenze, in quanto è abrogata
la disposizione contenuta nell’art. 68, c. 3 Tuir, ma sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze per il loro
intero ammontare. Pertanto, diventa possibile compensare le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da partecipazioni
qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate.
• Tali plusvalenze sono assoggettate a imposta sostitutiva del 26%.
• L'eventuale imposta sostitutiva pagata non è più a titolo di acconto ma a titolo d’imposta; pertanto, non può
più essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.
• Le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1.01.2018 ed ai redditi diversi realizzati
a decorrere dal 1.01.2019.

Tassazione dei dividendi Art. 1, cc. 1.003-1.006 
Le società e gli enti Ires operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26% a titolo d'imposta sugli utili in qualunque
forma corrisposti, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate nonché agli utili
derivanti dagli strumenti finanziari e dai contratti di associazione in partecipazione non relative all'impresa.
• Le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1.01.2018 ed ai redditi diversi realizzati
a decorrere dal 1.01.2019.
• Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti a Ires formatesi con
utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, deliberate dal 1.01.2018 al 31.12.2022, continuano ad applicarsi le
disposizioni precedenti (D.M. Economia 26.05.2017).

Differimento IRI Art. 1, c. 1.063
Le disposizioni relative all’imposta sul reddito d’impresa (Iri) di cui all'art. 1, cc. 547 e 548 L. 232/2016 si applicano a decorrere dal 1.01.2018.

Dal 2017 entrano in vigore le nuove disposizioni per la detrazione dell’Iva sugli acquisti di beni e servizi; la detrazione
deve essere eseguita nell’anno in cui si effettua l'operazione e ha come limite massimo la dichiarazione annuale Iva del
medesimo anno.

L’art. 2 D.L. n. 50/2017 preve infatti che l’IVA sia detraibile SOLO nell’anno di effettuazione dell’operazione (data emissione della fattura) e il diritto è esercitato SOLO con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto.
Ne deriva la data della fattura che si deve ricevere:
- per l'acquisto dei beni mobili è la data di consegna;
- per i servizi è la data del pagamento;
- per i beni immobili e mobili registrati (automezzi) rileva il momento della stipula dell’atto di trasferimento.
Se questi momenti si sono verificati nel 2017, l’Iva è detraibile al massimo nella dichiarazione Iva del 2017 che dovrà essere presentata entro il 30.04.2018: per tutte le fatture datate 2017 e ricevute successivamente l'IVA non verrà detratta e diventerà un COSTO.
Quindi, occorre chiedere la collaborazione dei fornitori, affinché inviino tempestivamente le fatture del 2017 NON via Pec ma posta elettronica normale.
Le modalità per esercitare la detrazione dipendono dal momento in cui il contribuente ha ricevuto la fattura di acquisto.
Per i contribuenti che liquidano l'IVA mensilvente, se la fattura è pervenuta entro il 16.01.2018, allora concorre a formare l’Iva detraibile del mese di dicembre 2017; se il contribuente è trimestrale, la fattura di acquisto può pervenire anche entro il 16.03.
Se è documentato il ricevimento oltre tali date (invio con PEC) anche se il 30.04.2018 non è ancora trascorso non possono più essere ricomprese nella dichiarazione Iva per l’anno 2017.
Senza documentazione dell'effettivo ricevimento della fattura il limite massimo è il 30.04.2018 e cioè la scadenza della dichiarazione annuale per l’anno 2017.
In quella sede, essendo la liquidazione Iva del mese di dicembre o del terzo trimestre già eseguite in
gennaio o in marzo, si rileverà un credito Iva da riportare a nuovo.

  Iper ammortamento del 150%

Al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0”, la legge di Bilancio 2017 ha introdotto gli iper ammortamenti. Si tratta della possibilità di maggiorare del 150% il costo di acquisto degli investimenti in beni strumentali nuovi  funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave “industria 4.0”.

 

 

  Super ammortamento del 40%

Le disposizioni sui super ammortamenti si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31.12.2017. L’agevolazione, secondo la nuova disposizione, è applicabile anche agli investimenti effettuati entro il 30.06.2018, a condizione che entro il 31.12.2017:

  • il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
  • sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

A differenza della precedente versione dell’agevolazione, sono esclusi dai super ammortamenti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, c. 1, lett. b) e b-bis) Tuir. Pertanto, nella nuova versione dell’agevolazione, possono beneficiare della maggiorazione del 40% i veicoli esclusivamente strumentali o adibiti a uso pubblico di cui alla lett. a) dell’art. 164 Tuir.

 

Compensazione credito IVA

Le compensazioni orizzontali, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, possono essere effettuate dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. Pertanto, solo le compensazioni di importi inferiori a € 5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce. Inoltre, per le compensazioni di crediti Iva per importi superiori a € 15.000,00 annui, vi è l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, la dichiarazione è sottoscritta anche dal soggetto che esercita il controllo contabile (se presente) per attestare l’esecuzione dei controlli. I contribuenti che in-tendono effettuare la compensazione di crediti Iva devono utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizio-ne dall’Agenzia delle Entrate anche nel caso di modello F24 a saldo zero. L’utilizzo di servizi di home banking è consentito solo nel caso di compensazioni di crediti Iva inferiori a € 5.000,00. Il credito Iva trova un’ulteriore limitazione nell’utilizzo in presenza di debiti per imposte erariali e relativi oneri accessori di importo superiore a € 1.500,00 per i quali è scaduto il termi-ne di pagamento (per le compensazioni orizzontali).

E’ alle battute finali la stesura della manovra finanziaria 2017 che dovrebbe vedere ampi interventi su pensioni (con particolare riguardo alle uscite anticipate) potenziamento dei bonus sui salari di produttività, bonus per chi realizza lavori di prevenzione antisismica mentre è scongiurato l’aumento dell’IVA. Per le imprese vi sarà la riduzione dell’IRES dal 27,50% al 24% e l’introduzione dell’IRI al 24% in sostituzione dell’IRPeF. Proroga super ammortamento 140% ed introduzione MAXI Ammortamento fino al 250%. Le competenze di Equitalia verranno assorbite dall’Agenzia delle Entrate e verrà data la possibilità di sanare le cartelle scadute pagando solo il capitale e gli interessi, anche ratealmente.

 

 


 

Impianti DOMOTICI: 

Il D.L. 63/2013 prevede che in caso di acquisto, installazione e messa in opera di impianti domotici, ovvero dispositivi multimediali che consentono il controllo da remoto (tramite l’utilizzo di un’applicazione sul proprio dispositivo smartphone o tablet) di impianti di  riscaldamento, di produzione di acqua calda e di climatizzazione nelle unità abitative, venga riconosciuta al contribuente una detrazione IRPEF pari al 65% della somma spesa (anziché il 55% previsto per gli interventi realizzati entro il 31/12/2007).

Una delle caratteristiche degli impianti domotici in questione, deve essere, oltre al controllo da remoto, la possibilità di mostrare i consumi degli impianti. 

 

Sabato

15 ottobre

Ragionieri

Commercialisti

Contributi previdenziali - Termine di versamento della 5ª rata pari al 20% dei contributi minimi e di maternità 2016.

Il decreto Internazionalizzazione (D.Lgs 147/2015) ha modificato l'art. 88 del Tuir, SOPRAVVENIENZE ATTIVE, laddove al comma 4 stabiliva che “non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti soggetti IRES, dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti.”

I.V.A.: Prestazioni di chirurgia estetica e trattamenti di carattere estetico

  Le prestazioni mediche sono esenti da IVA per effetto dell’art. 132, comma 1 lettere b) e c) della Direttiva Comunitaria 2006/112/CE recepiti dagli stati membri nella propria normativa (in Italia D.P.R. 633/72 - art. 10 – comma 1 n. 18).

 Questa norma prevede che sono esenti, tra l’altro, le “prestazioni mediche” e le “cure mediche” rese alla persona nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche.

Una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea, ha affrontato il problema se le prestazioni di chirurgia estetica e trattamenti di carattere estetico rientrino o meno nella definizione “prestazioni/cure mediche”.

La sentenza ha stabilito che:

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